Iscrizione albo CTU
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Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice.
L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie non organizzate in ordini o collegi professionali, che quindi non sono provviste di albi professionali. In tal caso è necessaria la previa iscrizione all’Albo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio.
L’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del giudice può essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l’aspirante risiede o ha il domicilio professionale, e deve contenere la dichiarazione di iscrizione all’ordine professionale o alla Camera di Commercio, l’indicazione della Categoria e delle specialità prescelte.
- Normativa di riferimento
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artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.
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La Commissione C. T .U è istituzionalmente preposta alla tenuta e formazione dell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, alla contestazione di addebiti disciplinari, alla irrogazione delle relative sanzioni ed alla revisione periodica dell'Albo stesso, al fine di verificare il perdurare dei requisiti (speciale competenza, specchiata moralità, residenza anagrafica, iscrizione all'Ordine, etc) necessari all'iscrizione all'Albo stesso.
- Ufficio preposto
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Segreteria del Presidente.
- Documenti da allegare alla domanda di iscrizione all'Albo dei C.T.U.
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- domanda di iscrizione all'Albo, in bollo da € 16,00, con indicazione specifica delle materie richieste;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
- curriculum firmato;
- titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l’esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attività professionali di tipo valutativo, pubblicazioni).
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, quale condizione di efficacia del provvedimento, è dovuto il pagamento dell’importo di 168,00 euro da effettuare mediante bollettino postale sul c/c n. 8003, intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse di concessione governative.
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A norma dell’art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641, il mancato pagamento della tassa preclude l’effettiva iscrizione all’Albo dei consulenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 co.2 delle disp. di att. del c.p.c., nessuno può essere iscritto in più di un Albo C.T.U.
Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ufficio competente la cessazione dell’attività professionale ed il cambiamento dell’indirizzo e del numero telefonico.
- Modulistica
- Stampa la scheda Iscrizione albo CTU in pdf.